L’adozione nazionale rappresenta il momento di incontro di due percorsi di vita: quello di un bambino in stato di adottabilità e quello di una coppia che ha dato la propria disponibilità a divenire famiglia adottiva.
Secondo quanto previsto dalla L. 149/2001 sono dichiarati adottabili, dal Tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i bambini e i ragazzi di cui sia accertata la situazione di abbandono.
Il percorso della coppia inizia invece con la presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza (per tutta la Toscana è competente il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con la sola esclusione della provincia di Massa e Carrara che ha come riferimento Genova). Il Tribunale si avvale dei servizi socio-assistenziali del territorio competenti per svolgere le necessarie indagini valutative (studio di coppia). I servizi hanno 4 mesi di tempo per valutare la capacità di educare, la situazione personale ed economica, la salute della coppia e i motivi per cui intende adottare.
In base alle indagini il Tribunale sceglie, sempre a partire dalle esigenze del minore, la coppia migliore tra quelle ritenute idonee. Il bambino viene affidato alla coppia per un anno (affidamento pre-adottivo), durante il quale il Tribunale, sempre tramite i servizi, vigila sull'andamento. Se l'anno di affidamento va a buon fine il Tribunale emette sentenza di adozione che, appena divenuta esecutiva, viene trascritta nei registri dello stato civile.
Il percorso dal punto di vista del bambino
Il percorso dal punto di vista degli aspiranti genitori adottivi
I principali riferimenti normativi per l'adozione nazionale sono:
- Legge n.149 del 28 marzo 2001 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile"
- Legge n.184 del 4 maggio 1983 "Disciplina l'adozione e l'affidamento dei minori"
- Codice civile: titolo VIII del libro primo. Libro I delle persone e della famiglia, titolo VIII dell'adozione di persone maggiori di età