I soggetti coinvolti
Bambini e coppie
La legge italiana indica in maniera chiara le persone che possono adottare (i futuri genitori adottivi) ed i minori che possono essere adottati. Ai sensi della legge italiana, i requisiti per adottare e per essere adottati sono gli stessi tanto per l'adozione nazionale che per la'dozione internazionale.
Possono essere adottati, i bambini:
- dagli 0 ai 18 anni
- in stato di adottabilità, dichiarata dal giudice. In altre parole il giudice deve accertare che l'abbandono dei minori sia dovuto alla mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e che questa mancanza non sia dovuta a cause di forza maggiore di carattere transitorio
- il minore che abbia compiuto i 14 anni deve dare il proprio consenso alladozione
- il minore di 12 anni deve essere sentito dal giudice; se ha un'età inferiore può essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.
Per adottare bisogna:
- essere in due e di sesso diverso
- essere sposati. E' necessario essere sposati da almeno 3 anni. Tuttavia, il requisito della stabilità matrimoniale può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni
- non avere in corso nessun procedimento di separazione nemmeno di fatto
- l'età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l'età dell'adottando. La differenza massima d'età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane
- essere idonei e capaci a educare, istruire e mantenere i minori.
Effetti delladozione
- l'adozione crea un legame di filiazione tra i genitori adottivi ed il minore uguale a quello che esiste tra genitori e figli biologici
- l'adottato italiano o straniero acquista lo stato di figlio legittimo, ed assume e trasmette il cognome dei genitori adottivi
- con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia dorigine
- il minore straniero acquista la nazionalità italiana.