L’adozione internazionale permette di accogliere a far parte integrante della propria famiglia bambini che siano stati dichiarati in stato di abbandono in altri paesi, con cultura, lingua, tradizioni diverse. L'adozione internazionale è infatti l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano.
Perché una simile adozione possa essere efficace in Italia è necessario seguire le procedure previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, cui l’Italia ha aderito con la legge 31 dicembre 1998 n. 476, le cui norme hanno modificato la legge 4 maggio 1983 n.184 e regolano ora la procedura di adozione internazionale. Lo spirito della Convenzione e della legge italiana è basato sul principio di sussidiarietà per cui l'adozione internazionale deve rappresentare l'ultima strada da percorrere per realizzare l’interesse del bambino, quando non ci sia stata la possibilità di aiutarlo nel proprio paese di origine.
Gli aspiranti genitori iniziano il loro percorso sempre presentando dichiarazione di disponibilità all'adozione presso il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza; ugualmente affrontano una fase di preparazione e valutazione con i servizi territoriali perché sia verificata la loro idoneità all’adozione.
In base alle indagini il Tribunale emana decreto di idoneità con validità di un anno entro il quale la coppia può conferire mandato a uno degli Enti autorizzati dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI).
L'ente incaricato svolge le pratiche per l'adozione presso le autorità competenti del paese scelto dagli aspiranti genitori, riceve da esse la proposta di abbinamento con un bambino e la comunica alla coppia. Una volta acconsentito all'abbinamento, la coppia, assistita dall'Ente, effettua un viaggio per incontrare il bambino. Al termine del viaggio, che ha durata variabile in base al paese, le autorità competenti emettono il provvedimento adottivo. L'ente incaricato trasmette la documentazione alla CAI la quale, valutate le conclusioni dell'ente, dichiara l'adozione effettiva e certificata secondo le norme della Convenzione dell'Aja.
Il minore viene autorizzato a risiedere permanentemente in Italia. I genitori, tramite il consolato italiano del paese di provenienza del bambino, richiedono il visto di ingresso per adozione.
Per approfondire www.commissioneadozioni.it