Le strutture semiresidenziali di accoglienza si suddividono essenzialmente in 3 categorie, a seconda della cornice normativa rispetto alla quale risultano funzionare:
- Semiconvitto (struttura regolata dall’art. 16 della Risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990);
- Centro Diurno (struttura regolata dall’art. 15 della Risoluzione del Consiglio regionale 20 marzo 1990);
- Struttura semiresidenziale (strutture armonizzate dalla normativa più recente: art. 21, comma 1, lett. i, LR 41/2005 e del relativo regolamento di attuazione DPGR 26 marzo 2008 n. 15/R).
Si tratta di strutture che assicurano interventi e servizi sociali a un livello cosiddetto “intermedio”, a metà strada, cioè, tra i servizi diurni che si svolgono al di fuori del domicilio del bambino e le forme continuative di accoglienza residenziale (vedi anche qui ).
Tali strutture costituiscono una sorta di seconda casa dove però la permanenza del bambino avviene solo di giorno. Si configurano, pertanto, come una forma di supporto e non di sostituzione al nucleo familiare, finalizzata al potenziamento e al recupero delle responsabilità e funzioni genitoriali per la prevenzione dell’allontanamento e per il sostegno di processi di cambiamento nel bambino e nella sua famiglia.
Proprio per la natura sociale, l’accesso alle suddette strutture è disciplinato in modo dettagliato (e non aperto a tutti, come avviene, ad esempio, per i centri di aggregazione) e su segnalazione dei servizi competenti che hanno in carico il bambino.
Il Centro regionale, oltre ai dati complessivi risultanti dal monitoraggio realizzato annualmente con le Zone e Società della Salute sugli interventi e servizi per minori in famiglia e fuori famiglia, ha avviato una mappatura delle strutture semiresidenziali per minori a carattere socioeducativo attraverso la predisposizione di un primo sistema informativo con implementazione diretta da parte delle strutture, in grado di fornire dati e informazioni su tipologia, attività svolte,utenza, caratteristiche organizzative. (vedi anche qui).