Ci sono 2 macro-tipologie:
In riferimento al soggetto che dispone l’affidamento:
- AFFIDAMENTO CONSENSUALE: disposto dal servizio sociale, previo consenso manifestato dai genitori naturali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- AFFIDAMENTO GIUDIZIALE: disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia il consenso da parte degli esercenti la potestà sul minore;
In riferimento alla modalità di accoglienza del minore:
- AFFIDAMENTO INTRAFAMILIARE: il minore è accolto presso parenti fino al quarto grado;
- AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE: il minore è accolto da parte di una famiglia affidataria;
IN BASE AL RUOLO E AI COMPITI DEGLI AFFIDATARI:
- AFFIDAMENTO RESIDENZIALE: il minore vive stabilmente con gli affidatari;
- AFFIDAMENTO DIURNO o SEMIRESIDENZIALE: il minore trascorre solo una parte della giornata con gli affidatari;
- AFFIDAMENTO a TEMPO PARZIALE: il minore trascorre soltanto un breve periodo definito con gli affidatari (alcuni giorni della settimana, un determinato arco temporale all’anno);
AFFIDAMENTO FAMILIARE DI BAMBINI IN SITUAZIONI PARTICOLARI
Affidamento familiare di bambini piccoli (0-24 mesi):
- Affidamento di breve durata, necessario per assumere decisioni in merito al futuro percorso del bambino (rientro in famiglia, adozione, altre forme di affidamento familiare);
Affidamento familiare in situazioni di emergenza:
- Affidamento di bambini di età compresa tra gli 0 e i 10 anni, coinvolti in situazioni improvvise e gravi, tali da richiedere un “pronto intervento”;
Affidamento familiare in situazioni di particolare complessita’:
- Affidamento di minore con bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi psichiatrici, problemi sanitari);
Affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati:
- I soggetti affidatari, oltre a garantire un ambiente idoneo allo sviluppo del minore, sono chiamati a facilitare la conoscenza del contesto sociale di accoglienza e l’integrazione sul territorio;