In conformità con il quadro normativo di riferimento, nonché con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007-2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per l’erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della L. 184/1983, finalizzati al sostegno delle spese relative all’adozione, purché tali spese siano riconoscibili ai fini dell’accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni.
La legge, pertanto, disciplina l’attivazione, da parte della Regione, di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell’ambito del sostegno dei costi connessi all’adozione.
I destinatari delle iniziative sono le coppie aspiranti all’adozione che abbiano ottenuto, secondo quando previsto dalla l. 184/1983, il decreto di idoneità di cui all’articolo 30, e che abbiano conferito l’incarico ad uno degli enti autorizzati di cui agli articoli 39 e 39 ter, e che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a euro settantamila ai fini dell’imposta sui redditi delle persone (IRE).