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D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali; Allegato A, Allegato B, Allegato C.
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D.P.C.M. 30 novembre 2010, Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale.
Vengono delineate le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale affrontate dalle coppie che hanno adottato uno o più minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009.
Ogni anno, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene finanziato il Fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale. In questi decreti vengono stabiliti i requisiti, la modulistica e i documenti da allegare alla domanda. Tale forma di sostegno si sostanzia nel rimborso del 50% delle spese sostenute per l’adozione e può essere richiesto solo una volta conclusa l’adozione. Tale misura non ha una validità temporale indefinita, ma necessita di essere rinnovata e rifinanziata di anno in anno.
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D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.
Questo decreto introduce importanti modifiche:
- stabilisce che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivo) ha diritto al prolungamento del congedo parentale e a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del congedo (in misura continuativa o frazionata), per un periodo non superiore a tre anni.
- sempre nell’ambito di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave il decreto equipara la posizione dei genitori biologi a quella dei genitori adottivi.
- l’art. 8 del D.lgs. 119/2011 all’articolo 45 del D.lgs 151/2001 in materia di adozione ed affidamento, si conforma a quanto stabilito nella sentenza del 2005 della Corte costituzionale (vedi sentenza 1° aprile 2003, n. 104) con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità del comma 1 di detto articolo, nella parte in cui prevedeva che i riposi previsti agli artt. 39, 40 e 41 si applicassero, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia".
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D.P.C.M. 4 agosto 2011, Concessione del rimborso delle spese sostenute per l'adozione ai genitori adottivi, residenti nel territorio nazionale e con reddito complessivo fino a 70.000,00 euro.
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D.P.C.M. 3 febbraio 2012, Proroga del termine di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2011.