La legge oltre a prevedere disposizioni inerenti la promozione dei diritti dei minori e la realizzazione di interventi e servizi dedicati ai cittadini minorenni, all’art. 53 comma 1 stabilisce che le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi volti a garantire al minore la protezione e le cure necessarie per il suo benessere, e a promuoverne il pieno e armonico sviluppo psicofisico, l'educazione e la crescita in un idoneo ambiente familiare e sociale. l leggi tutto
Inoltre il comma 2, lett. d) ricomprende, tra gli interventi e i servizi per i minori, anche le azioni conseguenti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; infine sempre lo stesso comma chiarisce che, in particolare, oltre alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori: (lettera f) le attività necessarie ed i compiti correlati all'adozione nazionale ed internazionale.