Il tema dell'ascolto del minore è dibattuto da circa un ventennio e vi sono ormai numerosi contributi da parte della dottrina e della giurisprudenza su questo argomento. Le convenzioni internazionali sono state il vero "apripista" per il riconoscimento dei diritti del minore all'interno del processo: già a partire dagli anni 70/80, le convenzioni in materia di sottrazione di minori per prime hanno previsto la necessità di ascolto del minore.
La Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge n.176 del 27 maggio 1991, e la Convenzione di Strasburgo del 1996 (ora ratificata con legge 20 marzo 2003 n. 77) hanno raggiunto un altro importante traguardo: non soltanto hanno riconosciuto al minore il diritto all'ascolto, ma hanno specificato, promosso e reso attuabile la realizzazione del diritto stesso di completa partecipazione del minore ai processi che lo riguardano, a secondo della capacità di discernimento dello stesso.
In Italia questo tema è divenuto attuale solo dopo l'entrata in vigore della L. 54/2006 sull'affidamento condiviso, che ha disposto - all'art. 155 sexies intitolato 'poteri del giudice e ascolto del minore' - che "prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'art. 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento."
Di questo si tornerà a parlare giovedì 29 marzo a Roma, dalle ore 10.00 alle 13.00 presso l'Auditorium UNICEF Italia, in occasione della presentazione della pubblicazione L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario, realizzata in collaborazione fra Consiglio Superiore della Magistratura e UNICEF Italia.
Per partecipare all'iniziativa è necessario compilare e inviare la scheda di iscrizione allegata, via mail a diritti@unicef.it o via fax al numero 06/47809270