Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 reca disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Il provvedimento, intervenendo sulla normativa vigente, arricchisce il panorama delle misure volte al miglioramento della conciliazione vita-lavoro.
In primo luogo, il decreto legislativo conferma la durata del congedo obbligatorio di paternità prevista dalla legge: può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.
Per le madri lavoratrici, la disposizione sancisce il riconoscimento, nei confronti delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, di un’indennità di maternità giornaliera pari all’80% del salario minimo giornaliero previsto dalla legge anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata dal lavoro in caso di gravidanza a rischio.
In modifica del D.Lgs. del 15 giugno 2015 n. 81 e della legge 8 marzo 2000 n. 53, il provvedimento interviene con l’applicazione di pesanti sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impediscano ai lavoratori di fruire dei benefici assicurati da quelle disposizioni.
Per un inquadramento normativo del tema congedi familiari si può leggere: