La Regione Toscana, facendo seguito alla Del.G.R. 22 luglio 2013, n. 599, con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R, ha approvato il Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Il nuovo regolamento individua le norme attuative e organizzative del sistema dei servizi attraverso una ridefinizione delle caratteristiche e dei requisiti strutturali dei servizi collegata alla riclassificazione degli stessi. Definisce inoltre i titoli di studio del personale, le funzioni e le attività di coordinamento gestionale e pedagogico relativo ai servizi, all’ambito comunale e a quello zonale.
Oltre ciò vengono ridefiniti
- i procedimenti di autorizzazione,
- di accreditamento
- le forme di convenzionamento dei servizi
- le funzioni di vigilanza e controllo degli stessi.
Nell’ambito della prospettiva di continuità educativa 0-6, obiettivo importante delle politiche regionali, il nuovo regolamento introduce la possibilità di sperimentare servizi educativi che prevedono l’accoglienza di bambini da 3 mesi a 6 anni e ne definisce gli standard generali.