Questo decreto introduce importanti modifiche:
- stabilisce che per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (anche adottivo) ha diritto al prolungamento del congedo parentale e a fruire, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, del congedo (in misura continuativa o frazionata), per un periodo non superiore a tre anni.
- sempre nell’ambito di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave il decreto equipara la posizione dei genitori biologi a quella dei genitori adottivi.
- l’art. 8 del D.lgs. 119/2011 all’articolo 45 del D.lgs 151/2001 in materia di adozione ed affidamento, si conforma a quanto stabilito nella sentenza del 2005 della Corte costituzionale (vedi sentenza 1° aprile 2003, n. 104) con la quale era stata dichiarata l’incostituzionalità del comma 1 di detto articolo, nella parte in cui prevedeva che i riposi previsti agli artt. 39, 40 e 41 si applicassero, anche in caso di adozione e di affidamento, "entro il primo anno di vita del bambino" anziché "entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia".