Rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione internazionale

D.P.C.M., n. 226 del 5/11/2010, Regolamento recante attuazione della previsione dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione al Titolo IV, Capi I, IV e V del medesimo decreto legislativo

Con questo decreto, vengono delineate le modalità di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale affrontate dalle coppie che hanno adottato uno o più minori stranieri nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2009.

Ogni anno, con appositi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene finanziato il Fondo destinato al rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale. In questi decreti vengono stabiliti i requisiti, la modulistica e i documenti da allegare alla domanda. Tale forma di sostegno si sostanzia nel rimborso del 50% delle spese sostenute per l’adozione e può essere richiesto solo una volta conclusa l’adozione. Tale misura non ha una validità temporale indefinita, ma necessita di essere rinnovata e rifinanziata di anno in anno.