Ove non risulti possibile l’affidamento ad una famiglia o ad una persona singola, è consentito l’inserimento del minore in una struttura di assistenza - Comunità di tipo familiare - per la messa in atto di una serie di interventi di carattere socio-assistenziale ed educativo, integrativi e/o sostitutivi rispetto a quelli della famiglia di origine.
Le strutture di assistenza, caratterizzate da una conformazione strutturale ed organizzativa basata sul modello familiare, rappresentano un’articolazione dei servizi di accoglienza residenziale, i quali si connotano per essere rivolti a tutti quei minori che devono essere temporaneamente allontanati dalla famiglia di origine e che quindi necessitano di un ambiente adeguato ai loro bisogni di crescita relazionale ed affettiva e/o di un ambiente in grado di offrire tutela e protezione, anche nei casi di urgenza.
L’inserimento in una comunità di tipo familiare è previsto:
- - nei casi in cui il minore rifiuti il collocamento temporaneo presso un’altra famiglia;
- - nei casi di minori (neonati) per i quali si prospetti un inserimento rapido in pre-adozione;
- - nei casi in cui l’incertezza di un procedimento giudiziario in corso renda auspicabile non creare legami di attaccamento forti (affidamento a rischio giuridico);
- - nei casi in cui l’affidamento familiare appaia seriamente controindicato rispetto alle esigenze e criticità del minore.