Il Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Al fine di assicurare la piena attuazione dello Statuto della Regione Toscana in merito ai diritti ed alle opportunità per tutti i minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989 e dalla convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, adottata dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, è istituito presso il Consiglio regionale della Toscana il Garante per l'infanzia e l'adolescenza.  

Ai sensi della Legge regionale istitutiva 1 marzo 2010, n. 26, il Garante è chiamato in sintesi a:

  • diffondere la conoscenza e promuovere l’affermazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato, gli ordini professionali;
  • promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori,  iniziative per la prevenzione dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza;
  • rappresentare sul piano istituzionale i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi regionali;
  • accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, anche migranti, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio sociale ed economico e sollecitare le amministrazioni competenti all’adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela.

La legge istitutiva prevede inoltre che il Garante promuova studi e ricerche sulla condizione minorile e collabori agli interventi di raccolta e di elaborazione dei dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale, avvalendosi anche di istituti pubblici o di enti privati, quali, in particolare, l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza. Il Garante è chiamato inoltre a predisporre una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza nella Regione, sui servizi e sulle risorse presenti sul territorio finalizzate a corrispondere alle esigenze dei minori e degli adolescenti. Per tali funzioni il Garante si avvale della collaborazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, nel quadro dei rapporti previsti dall’articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell’Istituto degli Innocenti di Firenze all’attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all’infanzia e all’adolescenza).

 

Approfondimenti

Ricerca sulla “Percezione, diffusione ed interpretazione dell’Istituto giuridico dell’affidamento al servizio sociale tra gli operatori delle istituzioni deputate alla protezione, cura e tutela dell’infanzia”-  promossa dal Garante regionale, vai al questionario >>

 

Il sito del Garante: www.consiglio.regione.toscana.it/garante-infanzia